Intervento su aspetti normativi dei codici CER
20/07/2008
Per garantire la salute e la sicurezza, la normativa fissa dei vincoli molto precisi alle modalità di raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti sanitari. In particolare il Codice Europeo dei Rifiuti attribuisce i cosiddetti Codici CER per individuare l’esatta tipologia di rifiuto a cui corrisponde una specifica modalità di trattamento e smaltimento.
La grande quantità dei Codici CER può però generare dubbi rispetto all’attribuzione dell’esatto codice in situazioni specifiche è questo è proprio l’oggetto di molti chiarimenti e quesiti che i clienti rivolgono alla Mengozzi.
Per la sua attualità in tema di Codici CER e rifiuti sanitari proponiamo una rilettura dell’intervento della Dott.ssa Loredana Musmeci, Dirigente dell’ISS, pubblicato lo scorso anno su “RIFIUTI Bollettino di Informazione Normativa” (n. 1/07) teso a chiarire l’utilizzo dei codici CER per i rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie.
La Dott.ssa Musmeci specifica che in base al DPR 253/2003 per i rifiuti sanitari “assimilati” agli urbani bisogna utilizzare i codici CER del capitolo 20 mentre per i rifiuti non assimilabili il capitolo di riferimento dei codici CER è il 18.
Diversa è la situazione delle batterie e degli accumulatori, a cui è necessario attribuire Codici CER del Capitolo 1606 (in particolare 160601* , 160602*, 160603*, 160604* e 160605*. Mentre per i rifiuti elettrici ed elettronici è opportuno assegnargli il capitolo 1602.
Per maggiori informazioni su questo aspetto è possibile scrivere a formazione@mengozzirifiutisanitari.it