La compilazione del Formulario dei Rifiuti resta responsabilità del produttore

02/03/2009

La responsabilità della corretta compilazione del formulario per il trasporto di rifiuti è una questione di primaria importanza e torna ad essere argomento di discussione anche nel numero di gennaio della rivista mensile “Rifiuti. Bollettino di informazione normativa”.

La responsabilità della corretta compilazione del formulario per il trasporto di rifiuti è una questione di primaria importanza e torna ad essere argomento di discussione anche nel numero di gennaio della rivista mensile “Rifiuti. Bollettino di informazione normativa”. L’avvocato in Ferrara, Gabriele Taddia ha, infatti, specificato la necessaria distinzione delle due funzioni, quella della classificazione e quella della gestione del rifiuto e della necessaria responsabilità esclusiva del produttore/detentore di classificare e formulare il documento di trasporto.

“Il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati” è il documento di accompagnamento dei rifiuti trasportati, in cui devono essere specificate tutte le informazioni riguardo la tipologia e quantità dei rifiuti, i soggetti coinvolti, i tempi e luoghi dell’operazione.

La formulazione del documento di trasporto è a carico del produttore, detentore secondo il contenuto dell’articolo 193 comma 2 del Testo Unico Ambientale, che stabilisce che “il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente (oltre che datare e firmare) il formulario. Oltre a provvedere alla corretta redazione di tutte le parti del documento, è a carico del produttore/detentore del rifiuto il dovere di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative procedendo alla classificazione del rifiuto e relativa attribuzione al Cer, Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Non è possibile, infatti, delegare la classificazione dei rifiuti e la compilazione del formulario a una ditta del servizio trasporto, raccolta e smaltimento. Solo il produttore dispone delle informazioni necessarie per caratterizzare il rifiuto, fermo restando che, qualora non avesse le competenze necessarie alla corretta classificazione, potrebbe affidarsi a professionisti specificatamente formati, divenendo, in questo caso, corresponsabile.

Anche la giurisprudenza si è espressa al riguardo considerando il formulario di identificazione il mezzo che “consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari)” (Cass. Pen. III sez. del 19 marzo 2000).
 

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